Danno da vacanza rovinata: Quale tutela?

Danno da vacanza rovinata: Quale tutela?

di Serena Michelozzi

giugno 2022

Tra poco più di un mese, molti (magari qualcuno già adesso) daranno il via alle vacanze estive, che si spera siano all’altezza di quanto organizzato. Non sempre però le cose vanno come si è pianificato. Ed ecco allora che si può subire il c.d. danno da vacanza rovinata, ossia il pregiudizio subito dal turista (o meglio, dal viaggiatore) per non aver goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato prima della partenza. Ad esempio, ci può capitare una categoria inferiore di alloggio, la mancanza dei servizi accessori, luoghi difformi rispetto a quanto prenotato, perdita dei bagagli, ecc.

Ebbene, in questi ed altri casi il viaggiatore ha diritto al rimborso totale o parziale del prezzo pagato per l’alloggio e al risarcimento del danno subito (c.d. danno da vacanza rovinata), in base al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione di relax perduta.

Ma come tutelarsi?

In questi casi il primo step consiste nell’inviare il prima possibile una richiesta di rimborso/risarcimento con raccomandata A/R o PEC all’hotel, e qualora la prenotazione sia stata effettuata tramite un’agenzia viaggi o un sito internet diverso da quello dell’hotel, anche a questi ultimi. Nel reclamo devono essere precisamente indicati i motivi del disagio e quali servizi, previsti al momento della prenotazione, non sono stati poi garantiti. Successivamente, qualora l’inoltro del reclamo (che non è comunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale) non dia esito positivo, il viaggiatore può agire legalmente per tutelare i propri diritti e, per instaurare l’eventuale causa dinanzi al giudice, ha a disposizione tre anni di tempo dal suo rientro nel luogo della partenza, in caso di danni alla persona; per gli ulteriori e differenti danni, invece, il diritto si prescrive in un anno.

Nel danno da vacanza rovinata sono risarcibili il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti e il danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio).

Per chiunque volesse approfondire il tema appena trattato, si indicano i seguenti riferimenti normativi: D.Lgs. 23/05/2011, n. 79 Codice del turismo; D.Lgs. 21/05/2018, n. 62 e Direttiva 25/11/2015, n. 2015/2302.

L’auspicio è quello di potersi godere delle vacanze in santa pace, ma qualora capitasse qualche “intoppo”, ecco che comunque la legge ci permette di poter chiedere il ristoro del danno subito.

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