Dichiarazione precompilata: fidarsi è bene, però …

Dichiarazione precompilata: fidarsi è bene, però …

di Alessandro Pratesi

giugno 2025

Dal 15 maggio è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata: i modelli, disponibili “in sola lettura” già dal 30 aprile, possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Per permettere a tutti di sapere quali sono i passi principali per visualizzare e modificare la propria precompilata, un breve video pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia fornisce un promemoria con tutte le informazioni fondamentali. Coloro che non hanno dimestichezza con l’applicativo possono delegare un familiare o una persona di fiducia. In totale, sono circa 1.300.000.000 (un miliardo e trecento milioni!) le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. La scadenza per l’invio sulla piattaforma, gestita dal partner tecnologico Sogei, è fissata al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per Redditi Persone fisiche.

Tutto ciò premesso, dopo l’accesso alla precompilata, i contribuenti possono effettuare eventuali integrazioni/modifiche o accettare il modello senza variazioni e procedere, quindi, all’invio finale. Per chi può presentare il 730, è sempre attiva la modalità di compilazione semplificata, un’interfaccia che guida l’utente alla visualizzazione e alle eventuali modifiche: non è più il cittadino a dover conoscere quadri, righi e codici, ma il sistema a inserire “al posto giusto” eventuali nuove informazioni. Da quest’anno è più ampia la platea dei potenziali utilizzatori del modello 730: le persone fisiche non titolari di partita Iva, infatti, possono utilizzare la dichiarazione semplificata anche per i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi.

Tutto semplice, dunque? Così sembrerebbe, almeno stando al comunicato dell’Agenzia delle Entrate. Il mondo reale, tuttavia, è ben altra cosa rispetto a quello virtuale. Nessuno che non sia dotato di competenze specifiche minime in ambito informatico può accedere, salvo delegare, alla dichiarazione precompilata e, anche ipotizzando che tutti siano in grado di farlo, sorge un secondo e non trascurabile problema: è possibile “fidarsi” dei dati inseriti? O, ancora, tutti i dati sono corretti e, soprattutto, completi? Per questo occorrono ulteriori conoscenze tecniche che, salvo credere alle novelle, non sono patrimonio del cittadino comune. Troppe sono le variabili fiscali per essere comprese da chi, per evidenti motivi, non si occupa professionalmente di una materia che, quanto a complessità, non ha uguali: l’Italia vanta il triste primato di essere ai vertici di una classifica nella quale, al contrario, meglio sarebbe essere agli ultimi posti.

È bene ricordare, altresì, che indipendentemente dalla modalità di presentazione della dichiarazione, i controlli possono comunque essere sempre effettuati sui dati degli oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni comunicati dal sostituto d’imposta mediante la certificazione unica. Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere a verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire dei benefici: l’esempio è quello della reale destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto ove si voglia far valere la detrazione degli interessi passivi sul mutuo contratto per l’acquisto. Insomma, basta e avanza per evitare di avventurarsi in scelte “fai da te”, qualora non si disponga di sufficienti mezzi per avventurarsi nel labirinto del Fisco.

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