Patrocinio gratuito a spese dello Stato

Patrocinio gratuito a spese dello Stato

di Serena Michelozzi

marzo 2026

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, più comunemente conosciuto e chiamato Gratuito Patrocinio, è un istituto giuridico fondamentale che garantisce il diritto alla difesa (sancito dall’art. 24 della Costituzione) anche a chi non può permettersi un avvocato. E’ un servizio che permette ai cittadini con redditi bassi di ottenere assistenza legale gratuita, in quanto l’avvocato verrà successivamente liquidato dallo Stato.

Questo istituto è regolato dalla Legge n. 217 del 1990 e successive modifiche, e può essere utilizzato in ambito civile, penale, amministrativo, tributario e volontaria giurisdizione. L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Possono accedervi cittadini italiani, i cittadini stranieri (purché regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare) e gli apolidi. Quanto alle persone giuridiche generalmente non sono ammesse al beneficio salvo che si tratti di enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Per accedere a tale istituto vi sono dei requisiti piuttosto stringenti. Innanzitutto è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una certa soglia di reddito prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, che per il 2025/2026 è di euro 13.659,64. Tale soglia reddituale viene periodicamente aggiornata con decreto ministeriale al fine di essere adeguata al costo della vita. Si considera il reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (reddito imponibile IRPEF) e non il modello ISEE. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Se invece il richiedente il G.P. intende avviare una causa (o resistervi) contro altri componenti del nucleo familiare (es: separazione), allora si tiene conto del solo reddito personale dell’istante e non anche di quello degli altri componenti con lui conviventi oggetto del processo. A norma del terzo comma dell’art. 76 ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti da IRPEF (es: mantenimento dei minori, canone d’affitto a cedolare secca, ecc) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (dunque anche tutte le forme di pensioni, ad esempio irreversibilità, inabilità, ecc.). Insomma, la giurisprudenza nel corso degli anni ha esteso molto la nozione di reddito ai fini della determinazione del G.P.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Sarà il Vostro legale di fiducia che vi informerà sulla possibilità di ricorrere a quest’istituto, illustrandovi approfonditamente il suo funzionamento, ed aiutandovi, se del caso, a redigere la relativa richiesta, per poi presentarla con le dovute modalità agli uffici competenti (COA), i quali valuteranno la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità.

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