di Serena Michelozzi
settembre 2025
Il permesso di soggiorno non è una semplice formalità, ma un pilastro della regolarità e dell’integrazione per i cittadini stranieri in Italia.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura (o dallo Sportello unico della Prefettura in caso di ricongiungimento familiare) della provincia in cui viene richiesto ed è l’autorizzazione amministrativa a soggiornare nel territorio nazionale in condizione di regolarità. Tutti gli stranieri devono fare richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dal loro ingresso (o comunque non appena possibile) altrimenti rischiano l’espulsione amministrativa, salvo che si tratti di soggetti appartenenti alle categorie per le quali è vietata l’espulsione di cui all’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. L’art. 5 del Testo unico dispone che possono soggiornare in Italia gli stranieri che siano entrati regolarmente nel territorio nazionale, prevedendo specificamente i casi in cui l’ingresso può esser definito regolare.
Esistono poi ad oggi vari tipi di permesso di soggiorno: permesso di soggiorno per lavoro subordinato, permesso di soggiorno per lavoro stagionale, permesso di soggiorno per lavoro autonomo, permesso per cure mediche, motivi familiari, studio e ricerca scientifica ed altri.
La richiesta di rinnovo, secondo la legge dovrebbe essere presentata 60 giorni prima della scadenza del p.d.s., ma la giurisprudenza ha chiarito che il termine di 60 giorni è ordinatorio e non perentorio.
Il rinnovo è subordinato alla verifica del persistere delle condizioni previste per il rilascio, sempre che non siano sopraggiunti elementi nuovi e che non si tratti di irregolarità sanabili. La legge impone inoltre alle questure di tenere in debita considerazione i legami familiari e sociali del cittadino straniero nonché la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e operare un bilanciamento tra tali aspetti e le esigenze di ordine pubblico. Vi possono poi essere dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, quali: pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche per gli altri Stati area Schengen), violazione dei divieti di ricongiungimento familiare ed interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà della durata del permesso di soggiorno, salvo obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Le particolarità da affrontare sul p.d.s. sarebbero ancora molte, ma per esigenze di brevità, si è potuto esplicare un quadro generale, dal quale si può comunque evincere come l’intero processo, dal rilascio iniziale al rinnovo, sia regolato da norme precise, così che la tempestività della richiesta, l’adeguata documentazione e la comprensione dei vari tipi di permesso sono passaggi essenziali per evitare problemi. Essere seguiti in tale processo da un operatore legale e/o avvocato esperti in materia, è il primo passo per portare a termine con esito positivo tale delicato percorso.



