Amministratore di sostegno: una tutela per chi è in difficoltà

Amministratore di sostegno: una tutela per chi è in difficoltà

di Serena Michelozzi

settembre 2026

Quando un genitore anziano non riesce più a gestire la pensione, un familiare è colpito da un ictus o un giovane disabile diventa maggiorenne, le famiglie si chiedono chi possa agire legalmente per loro. Nella maggior parte dei casi la risposta è l’amministratore di sostegno, figura introdotta dalla legge n. 6 del 2004. Nominato dal Giudice tutelare, assiste chi non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione fisica o psichica, anche temporanea.

Il principio guida è proteggere la persona togliendole il meno possibile: il giudice costruisce un provvedimento “su misura“, stabilendo quali atti compie l’amministratore, quali insieme al beneficiario e quali restano liberi. Per tutto il resto, la capacità di agire rimane intatta.   Rispetto alle vecchie e rigide misure del “tutto o niente” come l’interdizione e l’inabilitazione – oggi usate raramente-, l’amministrazione di sostegno è flessibile, rapida e rispettosa della dignità personale. Il ricorso si presenta al Giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio. Può essere depositato dall’interessato, da coniugi, conviventi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sanitari e sociali. Il giudice ascolta personalmente il beneficiario e decide con decreto entro sessanta giorni (o immediatamente in caso di urgenza). La scelta ricade preferibilmente su un familiare (coniuge, figlio, genitore, fratello), oppure su un professionista in assenza di parenti o in caso di conflitti. Inoltre, ciascuno può designare in anticipo il proprio amministratore tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.   

I compiti variano in base al decreto: gestione del conto corrente, pagamento delle spese, rapporti con enti e banche, e consenso alle cure mediche. Per atti straordinari (come vendere un immobile o accettare un’eredità) serve l’autorizzazione del giudice, a cui va presentato periodicamente un rendiconto. L’incarico è solitamente gratuito, ma l’amministratore deve sempre rispettare i desideri del beneficiario.   

Muovendosi per tempo, prima dell’emergenza, si evitano blocchi finanziari e si garantisce alla persona fragile una protezione adeguata e rispettosa.

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