Giovani e acquisto “prima casa”

Giovani e acquisto “prima casa”

di Alessandro Pratesi

marzo 2022

L’art. 64 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto significative agevolazioni per i giovani che acquistano la “prima casa”, nel rispetto di specifiche condizioni. Tali agevolazioni, prorogate fino al 31.12.2022, prevedono la totale esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, nonché dall’imposta ipo-catastale e di bollo. 

Possono beneficiarne coloro che, al momento del rogito notarile: a) non hanno ancora compiuto 36 anni; b) hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato, con la circolare 14.10.2021, n. 12/E, che se uno solo dei coniugi o dei conviventi acquirenti ha i requisiti previsti dalla normativa, il vantaggio fiscale spetta esclusivamente al soggetto titolare dei predetti requisiti e limitatamente alla quota di possesso dell’immobile. 

Sono esclusi dall’agevolazione in commento gli immobili di lusso, ossia quelli identificati dalle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). L’agevolazione “prima casa” compete anche in relazione all’acquisto delle relative pertinenze, seppure acquistate con atto separato. Sul punto si ricorda che le pertinenze accatastate nelle categorie C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse  – senza fine di lucro) o C/7 (Tettoie chiuse o aperte) sono agevolabili nel limite di un’unità per ciascuna delle citate categorie. I trasferimenti in argomento riguardano gli atti traslativi a titolo oneroso delle prime case di abitazione, ossia dei diritti di proprietà, usufrutto, nuda proprietà, uso o abitazione, compresi gli acquisti effettuati in sede di asta giudiziaria. 

Se l’acquisto della “prima casa” è soggetto a Iva, la norma attribuisce agli acquirenti  un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto: ne consegue che sarà possibile recuperare l’Iva pagata al fornitore. Infine, i mutui per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di tali immobili sono esenti dall’imposta sostitutiva (delle imposte di registro, di bollo, ipo–catastali e delle tasse sulle concessioni governative), altrimenti dovuta in misura dello 0,25%.

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